Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, alleghiamo nota congiunta delle Commissioni Difesa di Ufficio e Formazione del Consiglio Nazionale Forense, relativa al requisito dell’assolvimento dell’obbligo formativo ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio.
Nella nota si precisa che
si dovrà fare esclusivo riferimento ai crediti conseguiti dall’avvocato nell’anno antecedente la domanda, e che pertanto la verifica annuale non consente la compensazione dei crediti formativi.
Testo integrale della nota congiunta
Last modified: 06/07/2021