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Modifica in materia di notificazioni telematiche

10/05/2024

Pisa, 10 Maggio 2024

Gentili Colleghi,
si ricorda che, in materia di impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli Avvocati, a far data dal 1 maggio 2024 è entrato in vigore il comma 2 bis dell’articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto con Decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 29.04.2024, n. 56 avente il seguente tenore:
2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all’articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L’atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l’avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell’invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell’avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2”.
 
Cordiali saluti

                                                                Il Consiglio

Last modified: 10/05/2024

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