Circolare n. 42/2021
Pisa, 19 marzo 2021
Oggetto: URGENTE – Integrazione Commissioni esame Avvocato sessione 2020
Gentili Colleghe e Colleghi,
a seguito del D. L. n. 31 del 13 marzo 2021 l’esame di Stato per Avvocato, già indetto con D. M. 14.0.2020, viene ad essere disciplinato attraverso solo prove orali.
In conseguenza di quanto dispone l’art. 3 il Ministero della Giustizia ha integrato e rimodulato le Sottocommissioni preposte all’espletamento dell’esame.
E’ stato pertanto stabilito che, per il distretto della Corte di Appello di Firenze siano previste nove sottocommissioni, presiedute da un Avvocato, ciascuna composta da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti Avvocati iscritti all’Albo Speciale per il Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Si rende pertanto necessario, come da nota 16.03.2021 del Ministero, acquisire i nominativi di ulteriori Avvocati interessati a svolgere le funzioni di Commissario d’esame.
A tale riguardo si evidenzia che la prima prova orale si svolgerà esclusivamente da remoto.
Nel rinviare per maggiori dettagli al D. L. n. 31 del 13 marzo 2021 e alla nota citata, che si allegano, invitiamo i Colleghi che sono interessati a dare la propria disponibilità.
Poichè l’iter è estramamente stringente, in quanto le disponibilità devono essere veicolate al Ministero tramite l’Ordine Distrettuale e la nomina deve avvenire da parte del Ministero entro il 28 marzo p.v., è necessario che la disponibilità pervenga entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 23 marzo p.v.
Per poter espletare l’incarico occorrono i seguenti requisiti:
1. iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti;
2. non avere alcun praticante che sostiene l’esame né rapporti di parentela o altro che possa costituire conflitto di interessi con l’incarico;
3. non versare in nessuna causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 47 comma 5° della Legge Professionale.
Alla comunicazione della propria disponibilità andrà allegata dichiarazione di responsabilità in ordine all’insussistenza delle predette cause di incompatibilità.
Ricordiamo inoltre, per completezza, che l’espletamento dell’incarico attribuirà crediti formativi e che coloro che verranno nominati componenti delle commissioni e sottocommissioni non potranno essere eletti quali componenti del Consiglio dell’Ordine, di un Consiglio Distrettuale di disciplina, della Cassa Forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive all’incarico.
I Colleghi interessati dovranno indicare nella richiesta lo stato del loro obbligo formativo nonché l’attività professionale svolta in via prevalente (civile, penale, amministrativa, del lavoro, etc.) ai soli fini di tener conto delle competenze individuali nella composizione delle commissioni.
Alleghiamo il D.l. n. 31/2021 e la nota del Ministero.
Cordiali saluti
Il Consiglio
Allegati:
D. L. n. 31/2021
Nota Ministero
Last modified: 22/03/2021